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Se non pago le tasse da dichiarazione dei redditi nei termini di legge

I contribuenti (titolari e NON titolari di partita IVA) dovevano versare il saldo
imposte 2017 ed il I° acconto 2018 entro il 2 luglio scorso (o 20 agosto con
maggiorazione dello 0,40%). Essi avevano la possibilità di scegliere il rateizzo
(con prima rata al 2 luglio o 20 agosto). Esclusivamente per i non titolari di partita
IVA il DPCM del 10 agosto ha ridefinito il piano di rateizzo, dato che al 20 agosto
cadeva sia la prima sia la seconda rata.

Il Ravvedimento

In caso di omesso versamento (in tutto o in parte) alle scadenze ordinarie, il contribuente può rimediare con il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997. Se il contribuente non ha versato nulla né entro il 2 luglio né entro il 20 agosto, il termine da cui far decorrere il ravvedimento è il 2 luglio. Qualora, invece,
nel periodo 03/07 – 20/08, questi abbia versato una parte del debito d’imposta (applicando la maggiorazione dello 0,40%) e poi abbia omesso (al 20 agosto) il versamento della rimanente parte, allora il ravvedimento di quest’ultimo importo potrà partire dal 20/08. Il ravvedimento dell’omesso F24 a zero dovrà sempre farsi
decorrere dal 2 luglio.

Riferimenti normativi

⇒ Art. 13 D. Lgs. 471/1997;
⇒ Art. 13 D. Lgs. 472/1997;
⇒ Art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 241/1997;
⇒ Art. 15, comma 2-bis, D. Lgs. n. 471/1997;
⇒ Circolare n. 27/E/2013;
⇒ Risoluzione n. 36/E/2017;
⇒ DPCM 10 agosto 2018.

I contribuenti (titolari e NON titolari di partita IVA) dovevano versare il saldo imposte 2017 ed il I° acconto 2018 entro il 2 luglio scorso (o 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%). Essi avevano la possibilità di scegliere il rateizzo (con prima rata al 2 luglio o 20 agosto). Esclusivamente per i non titolari di partita IVA il DPCM del 10 agosto ha ridefinito il piano di rateizzo, dato che al 20 agosto cadeva sia la prima sia la seconda rata.

Il termine dal quale occorre far decorrere il ravvedimento (ossia il calcolo della sanzione e degli interessi), dipende dal se il contribuente abbia omesso integralmente il versamento al 2 luglio o al 20 agosto, oppure abbia, comunque, eseguito, (entro le anzidette date) un parziale versamento (Circolare n. 27/E/2013).

Ovvero

  • Se il contribuente non ha versato nulla né entro il 2 luglio né entro il 20 agosto, il termine del ravvedimento decorre dal 2 luglio;
  • Se, invece, il contribuente ha versato una parte dell’importo nel periodo 3 luglio – 20 agosto (applicando la maggiorazione dello 0,40%) il termine del ravvedimento (del rimanente importo) decorre dal 20 agosto.

In caso di rateizzo
 Nel caso in cui il contribuente (sia esso titolare di partita IVA sia esso NON titolare di partita IVA) abbia scelto il pagamento rateale con I° rata in scadenza il 20 agosto, ed abbia omesso (in tutto o in parte) il versamento di quest’ultima, il ravvedimento della prima rata NON potrà decorrere dal 20 agosto, ma dovrà ridefinire il piano di ammortamento partendo dal 2 luglio scorso

F24 a saldo zero
  In caso di Modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione, questi va comunque presentato al versamento entro il termine in cui andava versato il debito d’imposta. L’omessa presentazione è punita con sanzione di 50 euro (in caso di presentazione entro i primi 5 giorni lavorativi) oppure 100 euro (in caso di presentazione oltre i primi 5 giorni lavorativi). Ad ogni modo la sanzione è ravvedibile ed il termine da cui far decorrere il ravvedimento è in ogni caso quello ordinario (ossia il 2 luglio 2018 per i debiti d’imposta da dichiarazione).

 

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